4 Gennaio 2014 | by miconi
La prorogatio nella revoca del mandato difensivo

La prorogatio nella revoca del mandato difensivo: il C.N.F. con la sentenza del 3 Settembre 2013 numero 15  ha chiarito che come per la rinuncia al mandato difensivo, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: sebbene revocato, il difensore continua nell’attivitá di assistenza giudiziale fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è deontologicamente corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi.

Nel caso di specie, la sera prima dell’udienza il professionista riceveva una telefonata dell’assistito, che gli comunicava la volontá di farsi assistere da altro difensore. A seguito di ciò, l’incolpato si determinava sic et simpliticer a non comparire all’udienza dell’indomani, senza verificare l’effettiva sostituzione nel mandato, che poi non avveniva, con conseguente assenza ingiustificata all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura.

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