9 Gennaio 2018 | by miconi
Nuovi parametri forensi e procedure ADR (mediazione e negoziazione assistita)

Sono in arrivo i nuovi parametri forensi, che adesso al vaglio del Consiglio di Stato per il parere, che andranno a sostituire quelli del 2014.

Un’importante novità rispetto a quest’ultimi, che va anche a colmare una grossa lacuna, è sicuramente l’introduzione di una tabella ad hoc per le procedure di mediaconciliazione e negoziazione assistita.

Sebbene queste due procedure preprocessuali, infatti, richiedano obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato nelle stesse, non si era ancora pensato al compenso spettante all’avvocato in queste fasi preliminari al giudizio.

Il vigente Regolamento del 2014 non considerava espressamente la mediazione (e non poteva certo pensare alla negoziazione assistita che sarebbe uscita successivamente), ma si limitava a disciplinare il compenso per fattispecie non considerate in base a quanto disciplinato per fattispecie analoghe già previste.

In buona sostanza, si era pensato che potessero applicarsi i parametri della tabella n. 25 prevista per l’attività stragiudiziale.

Dovrebbe ora finalmente essere aggiunta la tabella n. 25-bis per l’attività svolta dagli avvocati sia nella mediaconciliazione, sia nella negoziazione assistita che ora vi mostro.

Come vedete, si possono distinguere tre fasi, quella di attivazione, la fase di negoziazione e quella di conciliazione.

Ovviamente, il diritto al compenso si esaurisce nell’attività concretamente svolta, e quindi nella maggioranza dei casi nella fase di attivazione, dato che assai raramente si perviene alla discussione e ancor meno alla stesura dell’accordo conciliativo.

Fermo restando che le parti (Cliente e Avvocato) possono determinare il compenso in maniera autonoma, la tabella che abbiamo appena visto può tornare particolarmente utile per la stesura del preventivo obbligatorio laddove appunto ci venga richiesta l’assistenza legale in una di queste due procedure ADR.

Di solito faccio sempre firmare il preventivo ai miei Clienti per accettazione oltre che per mera ricevuta, così facendo lo trasformo in un conferimento dell’incarico professionale.

Questo mi torna particolarmente utile qualora sia costretto a procedere giudizialmente contro un ex Cliente per il recupero della mia parcella.

Col preventivo firmato per accettazione o con l’accordo sul compenso è infatti possibile richiedere subito l’emissione del decreto ingiuntivo senza dover attendere prima l’emissione de parere di congruità dell’Ordine e senza dover sopportare il relativo esborso economico (la c.d. tassa di opinamento).

Inoltre, si evita (salvo casi eccezionali) il rischio che un giudice ridetermini a proprio piacimento il nostro compenso professionale. Il consiglio che in conclusione – mi sento di darvi è quello di trasformare questo nuovo obbligo del preventivo in opportunità e di farlo firmare oltre che per ricevuta anche per accettazione ai nostri Assistiti.

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