27 Marzo 2015 | by miconi
Negoziazione assistita e contributo unificato

Con la circolare del 13 marzo 2015 il Ministero della Giustizia, in risposta al quesito del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, in merito alla debenza o meno del “contributo unificato di inscrizione a ruolo” al momento del deposito dell’accordo di negoziazione assistitita di cui alla legge 10/11/2014, n. 162 presso la procura della Repubblica competente, cosi rispondeva:

Con riferimento all’oggetto è stato chiesto di conoscere se nella ipotesi prevista dall’art. 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162 «Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» sia dovuto il pagamento del contributo unificato al momento del deposito dell’accordo presso la procura della Repubblica competente «per analogia all’onere finora richiesto per le cause dinanzi al tribunale».

Con la stessa nota è stato anche chiesto di conoscere se la procedura descritta sia o meno sottoposta alla sospensione feriale dei termini.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162, all’art. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una convenzione di “negoziazione assistita” con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti, senza l’intervento del giudice, che produce gli effetti e tiene luogo, come precisato dall’art. 6, comma 3, d.l. 132/2014, «dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio».

La legge prevede poi che tali accordi siano trasmessi al procuratore della Repubblica, che, «quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3» o la propria “autorizzazione” nei casi di cui gli accordi raggiunti rispondano all’interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori di handicap gravi, o non autosufficienti. In caso contrario il procuratore della Repubblica deve trasmettere l’accordo entro cinque giorni al presidente del tribunale per l’apertura di un procedimento che si svolgerà davanti al tribunale stesso.

Pertanto, con riferimento al primo quesito questa Direzione Generale ritiene di dovere escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 9, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto “per ciascun grado di giudizio” su richiesta di attività giurisdizionali delle parti. Invero, in accordo con quanto affermato da codesto Ufficio, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.

Con riguardo al secondo quesito, deve ritenersi non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 e succ. modif. proprio in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale, a mezzo del quale è possibile ottenere un provvedimento di nulla osta o di autorizzazione su un accordo voluto dai coniugi per addivenire alla separazione personale, o allo scioglimento del matrimonio, ovvero alla cessazione degli effetti civili dello stesso, ovvero ancora alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

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