15 Gennaio 2018 | by miconi
Diritto all’equo compenso per l’avvocato nei confronti dei clienti-forti: il nuovo art. 13bis L.P.F.

È giunto finalmente a destinazione il percorso legislativo sulla disciplina dell’equo compenso, con l’approvazione della c.d. Legge Bilancio 2018, di cui ti lascio qui in basso tutti i riferimenti.

Quest’ultima ha apportato modificazioni all’art. 13 bis della nuova legge professionale forense.

Ma in cosa si sostanzia la “tutela” del Professionista nei confronti dei clienti forti?

Sostanzialmente, in due aspetti: il diritto all’equo compenso e il divieto di clausole vessatorie nelle convenzioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto è utile chiarire prima subito la nozione di equo compenso, avendo questa subìto modifiche importanti nei vari “passaggi” legislativi.

L’art. 13 bis inserito nella LPF definisce “equo” il compenso determinato nelle convenzioni con i clienti c.d. forti, quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto; al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale;
e quando ed è “conforme” ai parametri forensi.

Il primo strumento di tutela apprestato dal legislatore è quello, sostanzialmente, di riconoscere all’avvocato il diritto all’equo compenso nei rapporti professionali regolati da convenzioni unilateralmente predisposte dai clienti c.d. forti, che abbiano per oggetto ovviamente lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell’attività professionale.

In che modo? Sanzionando con la nullità le clausole presenti in queste convenzioni, laddove prevedano un compenso non equo.

Ma chi sono i clienti-forti?

Clienti forti sono le imprese bancarie, le imprese assicuratrici, le grandi imprese e…, infine, la P.A. Anche se per quest’ultima la disciplina sull’equo compenso si applica limitatamente agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge.

Tra le clausole vessatorie rientrano non solo le clausole che prevedano compensi non equi (cioè compensi eccessivamente bassi e non commisurati al lavoro svolto e non “conformi” ai parametri forensi), ma anche una serie di clausole “elencate” nell’art. 13-bis, commi 4 e 5, della L. n. 247/2012.

Ed infatti, l’art. 13, comma 4, statuisce che “Si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contestuale a carico dell’avvocato”.

Per tali clausole vi è una presunzione iuris tantum di illegittimità, che va accertata caso per caso dal giudice, a differenza di specifiche clausole riportate nella legge stessa per le quali invece vi è una presunzione iuris et de iure di illegittimità.

La norma (comma 5) prevede poi che si considerano sempre vessatorie le seguenti clausole.

Le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato/professionista, e può essere rilevata, anche d’ufficio dal giudice, senza alcuna decadenza temporale.

È stata infatti abrogata l’infelice disposizione che prevedeva un termine di decadenza di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione per far valere la nullità di alcune clausole e del compenso non equo.

In conclusione, il giudice, laddove accerti la non equità del compenso o la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri forensi.

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